2/20/2011

ASSISTENZA SANITARIA PER I CITADINI ITALIANI RESIDENTI IN U.E. (ROMANIA)

La mobilità sanitaria internazionale negli Stati UE e negli Stati in convenzione
Il sistema di Mobilità Internazionale si colloca come parte del più vasto sistema di assistenza a carico dello Stato ed ha lo scopo di tutelare, dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, gli assistiti che si spostano all’interno degli Stati della Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)e dei Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

In applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e n. 574/72 e di quanto disposto dalle singole convenzioni, i nostri assistiti che si spostano in Europa e negli Stati in convenzione, per motivi vari (turismo studio, lavoro, pensionati che trasferiscono la residenza), per poter usufruire dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano, devono presentare alle istituzioni competenti o ai prestatori di cure degli Stati esteri alcuni formulari che attestano il diritto di godere delle prestazioni sanitarie.
Sulla base di questi attestati viene erogata l’assistenza e, in seguito, gli Organismi di collegamento degli Stati UE inviano le fatture a questo Ministero, quale organismo di collegamento, chiedendone il rimborso .
Il Ministero, a sua volta, per conto delle Regioni e delle ASL di rispettiva appartenenza, chiede agli Stati esteri il rimborso dei crediti relativi all’assistenza fornita a cittadini stranieri in Italia.
Debiti e crediti vengono imputati alle ASL competenti e, in sede di assegnazione della quota di Fondo sanitario nazionale alle regioni, si tiene conto della compensazione debiti-crediti.

Come accennato in precedenza, al fine di poter usufruire dell’assistenza sanitaria, è necessario che l’assistito presenti alla struttura sanitaria o all’istituzione competente un formulario che attesti il suo diritto a godere delle prestazioni sanitarie.

Tale attestato viene rilasciato dall’istituzione del luogo ove l’assistito è assicurato, in Italia dalla ASL di residenza.

L’attestato di diritto permette al suo titolare di ricevere le prestazioni sanitarie in forma diretta alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato e nulla è dovuto se non l’eventuale partecipazione alle spese.

Inoltre a seconda dell’attestato e quindi della situazione protetta, e a secondo di quanto previsto dalla singola convenzione, si ha una copertura sanitaria completa o limitata a determinate prestazioni.

E pertanto, ad esempio :

un’assistenza sanitaria completa viene assicurata

- dal modello E106 (o dal modello equivalente previsto da una convenzione) al lavoratore distaccato (ed ai familiari che risiedono con lui),

- dal modello E121 (o dal modello equivalente previsto da una convenzione) ai pensionati che trasferiscono la residenza in un altro Paese e ai propri familiari (residenti nello stesso paese o in uno diverso)

•un’assistenza altamente specializzata viene assicurata dal modello E112 ( o dal modello equivalente previsto da una convenzione)

•un diritto di accesso diretto alle cure sanitarie che si rendono necessarie “nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora” viene assicurato dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia, o dal suo certificato sostitutivo provvisorio, in caso di temporaneo soggiorno per motivi di turismo o per brevi missioni.

•un’assistenza limitata alle sole cure urgenti viene assicurata dal modello previsto dalle singole convenzioni in caso di temporaneo soggiorno per motivi diversi dal lavoro.


http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=957&menu=italiani
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire/healthcare/index_it.htm

SERVIZI GRATUITI

Quando potrò andare in pensione?
Quale sarà l'importo della mia pensione?
Mi spetta la pensione di invalidità?

Per avere tutte le risposte puoi rivolgerti all'INAS dove gratuitamente i nostri operatori valuteranno con te quando ti conviene andare in pensione, ti aiuteranno a calcolarne l'importo e a compilare la domanda.

Puoi rivolgerti a noi per:

Estratto contributivo INPS/INPDAP/ENPALS
Pensioni in convenzione internazionale a carico del Italia
L`assegno al nucleo familiare ANF
Assistenza sanitaria per i pensionati all` estero,
Dichiarazione reddituale - Modello RED/EST
etc.

Per ulteriori informazioni rivolgiti alla sede del Patronato INAS più vicina.
Il servizio è completamente gratuito!

PENSIONE DI VECCHIAIA INPDAP

Pensione di vecchiaia
Requisiti di accesso
I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento verrà liquidato.

Pensioni liquidate secondo il sistema retributivo e il sistema misto
Alla pensione di vecchiaia si può accedere con i seguenti requisiti, validi fino al 31 dicembre 2011:

•65 anni per gli uomini e 61 per le donne, insieme a 20 anni di anzianità contributiva o di servizio.
Per chi era in titolare di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1992, vale la deroga per cui si può andare in pensione con 15 anni di contributi (secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo 503 del 1992).

Pensioni liquidate secondo il sistema contributivo
A partire dal primo gennaio 2008 sono quattro i casi in cui si può accedere al trattamento, con i seguenti requisiti:

•aver compiuto 65 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi;
•aver compiuto 61 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi per le donne, purché l’importo da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale;
•aver maturato 40 anni di contributi, a prescindere dall’età;
•aver maturato almeno 35 anni di contributi e aver compiuto un’età pari a quella prevista per la pensione di anzianità (vedi le nuove regole su Pensione di anzianità).
Mantiene il diritto alla pensione con i precedenti requisiti chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente (aver compiuto 57 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione con un importo di pensione non inferiore a 1,2 l’importo dell’assegno sociale).

Novità dal primo gennaio 2011 (legge 30 luglio 2010, n. 122)

L’art. 12 del decreto legge 78 convertito nella legge n. 122/2010 prevede nuove modalità di accesso al pensionamento: l’accesso alla pensione è consentito decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra mobile).

La nuova disposizione si applica a coloro che maturano i requisiti minimi a decorrere dal primo gennaio 2011 (vedi Decorrenza)

In particolare, per le donne le disposizioni contenute nella legge stabiliscono, per l’anno 2011, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia. Tale limite viene incrementato a 65 anni dal primo gennaio 2012.

Per il personale del comparto scuola restano vigenti le precedenti disposizioni (decorrenza del trattamento di pensione dal primo settembre per coloro che vengono collocati a riposo il 31 agosto).

Continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti anche per specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati (donne magistrato, ambasciatori, professoresse universitarie). Per quanto riguarda poi il personale femminile delle forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite di età rimane fissato al compimento di 60 anni.

2/19/2011

PENSIONE DI VECCHIAIA INPS

 
A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa.
Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo. 
La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all'AGO e forme sostitutive, a partire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.
Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l’età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il  2018 a  66 anni di età.
Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni. 
Gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.
Tutti, uomini e donne, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini. 
I requisiti, oltre ad essere soggetti all’adeguamento alla speranza di vita (per l’anno 2013 pari a 3 mesi), sono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.
Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile). 
Per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.  
È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Non e', invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. 
Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni.
Infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).
La riduzione non si applica a chi matura il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni.
Oltre all’innalzamento dell’età viene affiancata anche una certa  flessibilità nell’uscita dal lavoro. Da 62 anni a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni, fermo restando il rispetto dei limiti ordinamentali nel pubblico impiego.
In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all’AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:
i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione anticipata  al compimento dei 64 anni di età;
le lavoratrici  che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno  60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.
La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:
ai lavoratori che maturano  i requisiti previsti  entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;
alle lavoratrici dipendente ed autonome,  in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome  per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015,  è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.
E’ previsto il blocco dell’adeguamento all’inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che superano 1.402 euro nel 2011. 

Per ulteriori approfondimenti consultare la Circolare n.35 del 14 marzo 2012