5/12/2017

Certificazione Unica 2017 (CUD)

Cos'è

Il modello di Certificazione Unica è il documento con il quale l’INPS certifica ai soggetti titolari delle prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito gli emolumenti corrisposti nell’anno d’imposta di riferimento.

A chi è rivolto

La Certificazione Unica può essere richiesta da tutti i cittadini che hanno percepito dall’INPS redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di pensione, redditi lavoro autonomo, redditi di provvigioni e redditi di altra natura.
In presenza di due o più prestazioni erogate dall’INPS viene elaborato un unico modello che certifica tutti i redditi sopra indicati corrisposti nell'anno precedente.

Come funziona

La Certificazione Unica è disponibile entro il 28 febbraio di ogni anno per i redditi dell’anno precedente e può essere visualizzata e stampata online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può ottenere tramite:
  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. La certificazione sarà spedita al domicilio del richiedente;
  • strutture territoriali dell’INPS direttamente allo sportello o tramite le postazioni self-service;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Posta Elettronica Certificata (PEC) con la richiesta che va trasmessa all'indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it completa di copia del documento di identità del richiedente. La Certificazione Unica sarà inviata alla casella PEC utilizzata per la richiesta;
  • comuni e altre pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto un protocollo con l’INPS per l’attivazione di un punto cliente di servizio.
Per i cittadini di oltre 85 anni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, è stato attivato il servizio “Sportello Mobile” che prevede l’invio di un’apposita comunicazione, con i recapiti telefonici di un operatore della sede territorialmente competente, per richiedere la spedizione della Certificazione Unica al proprio domicilio.
I pensionati residenti all'estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il codice fiscale, telefonando allo (+39) 06 59058000 o allo (+39) 06 59053132, dalle 8 alle 19 (ora italiana).
La Certificazione Unica può essere richiesta anche da persona delegata o dagli eredi del titolare deceduto. Nel primo caso, oltre alla delega che autorizza l’INPS al rilascio della certificazione, sono necessarie le copie dei documenti di riconoscimento dell’interessato e del delegato. L’erede deve, invece, presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e copia del proprio documento di riconoscimento.
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50015&lang=IT

Oltre ai canali e agli strumenti già indicati in precedenza, per ottenere la Certificazione Unica i cittadini possono avvalersi del servizio offerto dagli Enti di Patronato, senza alcun onere.

L’erogazione del servizio è ammessa solo su specifica richiesta del cittadino interessato e dietro apposito mandato il quale, unitamente ad una copia del documento di identità del richiedente, dovrà essere conservato dal Patronato ed esibito a richiesta dell’Inps.
Messaggio n. 5024 del 22 marzo 2013

Accertamento redditi di pensionati residenti all'estero

L'INPS è tenuta, per obbligo di legge, alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche, inclusi i redditi rilevanti prodotti all'estero (articolo 13, legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Accertamenti reddituali

I redditi prodotti all'estero sono accertati dalle certificazioni rilasciate dalle autorità estere competenti (articolo 49, legge 289/2002). Tali redditi, utili per l'accertamento dei requisiti reddituali per l'accesso alle pensioni, sono valutati dall'ente erogatore sulla base delle disposizioni nazionali.
I redditi vanno dichiarati secondo le seguenti tipologie:
  • redditi previdenziali italiani ed esteri;
  • redditi da lavoro;
  • redditi immobiliari (esclusa la prima casa di abitazione);
  • redditi di capitali e di partecipazione;
  • redditi di arretrati degli anni precedenti;
  • rendite vitalizie o a tempo determinato;
  • redditi a carattere assistenziale.
Il decreto ministeriale del 12 maggio 2003 di attuazione dell'art. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 117 del 22 maggio 2003, indica in quali casi l'accertamento reddituale va effettuato con le certificazioni rilasciate dagli organismi esteri o con autocertificazione.
I redditi derivanti dalla percezione di prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere certificati dagli Organismi che erogano le prestazioni nei singoli Paesi esteri.
Le autocertificazioni previste espressamente dalla norma debbono essere rese all'Autorità consolare italiana o a uno degli enti di patronato autorizzati. Al riguardo, il Consolato o l'ente di patronato annotano sull'autocertificazione l'avvenuto accertamento dell'identità personale del dichiarante e la presentazione delle citate certificazioni.
A titolo esemplificativo si riportano le seguenti possibili tipologie di certificazione degli enti previdenziali e/o assistenziali esteri, da ritenersi valide ai fini dell'accertamento in questione:
  • certificazione già in possesso del pensionato, assimilabile ai modelli Obis/M e Certificazione Unica;
  • certificazione, rilasciata a richiesta dell'interessato, dalla quale risulti la titolarità della prestazione e il relativo importo;
  • ricevuta o avviso di pagamento, solo nel caso in cui sia evidenziato l'Organismo ordinante e si possa desumere l'importo complessivo annuo della pensione.
L'INPS effettua controlli a campione per verificare la regolarità delle autocertificazioni secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia. I pensionati possono rivolgersi agli enti di patronato per la compilazione dei modelli e il loro invio online all'INPS.
In alternativa, i pensionati possono spedire i modelli compilati e sottoscritti alla sede INPS che ha in carico la pensione, con allegata la documentazione richiesta e la fotocopia di un documento di identità valido.

La campagna RED/EST

Tenuto conto di quanto disposto dagli articoli di legge che impongono all'INPS di procedere alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, incidenti sulle prestazioni pensionistiche, ogni anno viene disposto l'accertamento dei redditi – relativi all'anno precedente – dei pensionati residenti all'estero.
Il modello RED/EST prevede quattro sezioni:
  • la prima indica come compilare il modulo;
  • la seconda raccoglie i dati del titolare della pensione, del coniuge e dei familiari;
  • la terza include la dichiarazione di responsabilità e l'informativa sul trattamento dei dati personali;
  • la quarta consente la delega al patronato.
Si può rinunciare a dichiarare i redditi, con conseguente cessazione della prestazione.
I pensionati devono autocertificare la propria cittadinanza italiana. L'INPS verificherà il requisito con tutti i mezzi idonei (documento di identità italiano, presenza del nominativo negli archivi o del Ministero degli Affari Esteri, comunicazioni e/o certificazioni delle competenti autorità consolari, ecc.).
Il modello spedito ai pensionati è precompilato con le informazioni delle pensioni presenti nel Casellario dei pensionati.
Il pensionato deve utilizzare le righe in bianco per comunicare ulteriori pensioni estere di cui è titolare.
In particolare, l'interessato deve indicare l'importo di:
  • ogni pensione percepita nell'anno di riferimento, al netto di arretrati corrisposti nell'anno, ma di competenza degli anni precedenti;
  • trattamenti di famiglia;
  • eventuali contributi previdenziali.
Il pensionato deve indicare per quanti mesi ha percepito la pensione. Gli importi vanno indicati nella valuta del Paese che eroga il trattamento.

Le attività degli enti di patronato

Alla consegna dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, gli enti di patronato devono:
  • accertare l'identità del dichiarante;
  • ricevere i modelli RED/EST compilati e firmati;
  • verificare che la documentazione sia conforme ai dati indicati nei modelli;
  • acquisire i dati attraverso il sito web dell'INPS.

Detrazioni per carichi familiari per pensionati residenti all’estero

I pensionati residenti all’estero, in paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni e in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa fiscale vigente, per usufruire di detrazioni fiscali per carichi di famiglia, devono presentare annualmente domanda all’INPS, anche nel caso in cui il carico familiare risulti invariato rispetto a quello del periodo d’imposta precedente (messaggio INPS 27 aprile 2017, n. 1763).

Per consentire a più interessati di usufruire di tali detrazioni per il periodo d’imposta 2017 e per contenere gli oneri a carico dell’INPS, saranno applicate provvisoriamente fino alla rata di giugno 2017 le detrazioni già registrate in archivio per il periodo d’imposta 2016.

Per coloro che presenteranno domanda dopo il 15 maggio 2017 sarà effettuato l’azzeramento delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni percepite a partire dalla rata di luglio 2017, con relativo recupero delle detrazioni applicate in via provvisoria sulle mensilità da gennaio a giugno 2017. Nel caso in cui la richiesta del pensionato pervenga dopo il termine indicato, le detrazioni saranno attribuite nuovamente sulla prima rata utile.

A seguito dell’entrata in vigore in Italia della convenzione contro le doppie imposizioni, anche i pensionati residenti fiscalmente in Cile potranno, in presenza di tutti i requisiti richiesti, presentare la richiesta di applicazione delle detrazioni per carichi familiari.

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50889&lang=IT

Accertamento dell'esistenza in vita pensionati INPS

Cos'è

Per assicurare la regolarità dei pagamenti, Citibank verifica ogni anno l'esistenza in vita, l'indirizzo e la residenza del pensionato. I diversi sistemi di accertamento sono basati sulla richiesta di attestazioni del pensionato avallate da "testimoni accettabili" (autorità legittimate ad accertare l’identità del dichiarante) e sulla localizzazione di una o più rate di pensione presso sportelli di un operatore locale ("partner di appoggio") per la riscossione da parte del pensionato.

A chi è rivolto

L'accertamento dell'esistenza in vita è nei confronti dei pensionati residenti all'estero.

Come funziona

La rilevazione dell’esistenza in vita avviene ogni anno con la spedizione ai pensionati del plico che contiene la lettera esplicativa e il modello di attestazione. La lettera presenta anche la lista dei testimoni accettabili per il Paese di residenza del pensionato (un rappresentante di un’ambasciata o consolato italiano o un’autorità locale abilitata ad autenticare la sottoscrizione dell’attestazione di esistenza in vita) e l’indicazione della documentazione di supporto da allegare: la fotocopia di un documento d’identità del pensionato con foto, la fotocopia della prima pagina di un suo estratto conto bancario recente o la fotocopia di una bolletta intestata a suo nome.

Ai pensionati vengono concessi 120 giorni per trasmettere a Citibank le attestazioni richieste. Per consentire un’ordinata e tempestiva gestione del flusso di rientro delle dichiarazioni, il modulo di attestazione dell’esistenza in vita è personalizzato per ciascun pensionato. Ogni pensionato deve, quindi, utilizzare il modulo inviato da Citibank e non si possono utilizzare moduli in bianco. Se un pensionato non riceve il modulo o lo smarrisce, dovrà contattare il servizio di assistenza di Citibank, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato anche tramite email.
Per particolari situazioni soggettive (persone inabili, con limitazioni funzionali, ricoverati, detenuti, ecc.) in cui il pensionato non sia in condizione di fornire l'attestazione dell'esistenza in vita secondo le modalità finora descritte, sarà possibile ricorrere a modalità alternative contattando il servizio di assistenza di Citibank.

Per i pensionati residenti in Canada, in Australia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, a partire dalla verifica dell’esistenza in vita per il 2015, l’INPS ha fornito alla banca che gestisce i pagamenti una lista di operatori dei patronati che, in base alla normativa locale, hanno qualifiche rientranti fra quelle dei testimoni accettabili. Tali soggetti sono autorizzati ad accedere a un portale specificamente predisposto da Citibank al fine di attestare in forma telematica l’esistenza in vita dei pensionati.
La medesima modalità di attestazione dell’esistenza in vita dei pensionati in forma telematica è stata resa disponibile anche a funzionari delle rappresentanze diplomatiche italiane indicati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Inoltre, gli operatori di patronati operanti all’estero possono utilizzare la trasmissione telematica dei moduli di attestazione dell’esistenza in vita: l’operatore di patronato abilitato può caricare direttamente sul sistema informatico della banca le copie in formato elettronico dei moduli o certificati di esistenza in vita e dei documenti di supporto, debitamente completati e sottoscritti a seconda dei casi, evitando l’invio postale.

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50197&lang=IT