Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1 Soggetti in
possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
A decorrere dal 1° gennaio 2012 i
soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono
conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti
anzianità contributive:
Decorrenza
|
Uomini
|
Donne
|
dal
1° gennaio 2012 al
31
dicembre 2012
|
42 anni e 1 mese
(pari a 2188
settimane)
|
41 anni e 1 mese
(pari a 2136
settimane)
|
dal
1° gennaio 2013 al
31
dicembre 2013
|
42 anni e 5 mesi*
(pari a 2205
settimane
|
41 anni e 5 mesi*
(pari a 2153
settimane)
|
dal
1° gennaio 2014 al
31
dicembre 2015
|
42 anni e 6 mesi*
(pari a 2210
settimane)
|
41 anni e 6 mesi*
(pari a 2158
settimane)
|
Dal
1° gennaio 2016
|
42 anni e 6 mesi**
(pari a 2210
settimane)
|
41 anni e 6 mesi**
(pari a 2158
settimane)
|
* Requisito adeguato alla speranza
di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla
speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del raggiungimento di tale
requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o
accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del
requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di
anzianità disciplinata dalla previgente normativa.
Per i soggetti che accedono alla
pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di
trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31
dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di
anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale
percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di
anticipo rispetto a due anni.
In altri termini, la riduzione è
pari all’1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni
(es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni subirà
una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti
al compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato
all’età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).
Nel caso in cui l'età di accesso
al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al
numero di mesi.
La predetta riduzione si applica
sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema
retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva:
- pari a 18 anni al 31 dicembre
1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità
contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre
1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica
sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31
dicembre 1995.
Al riguardo, si fa presente che il
comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito
dalla legge n. 14 del2012 ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24,
comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201
del2011, inmateria di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non
trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto
requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la
predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da
prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione
obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per
infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Pertanto, ai fini della
determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei
soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola
deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma
2-quater del predetto articolo 6.
2 Soggetti con
riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio
1996
A decorrere dal 1° gennaio 2012 i
soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal
1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al
ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a)
Decorrenza
|
Uomini
|
Donne
|
dal
1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
|
42 anni e 1 mese
(pari a 2188
settimane)
|
41 anni e 1 mese
(pari a 2136
settimane)
|
dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
|
42 anni e 5 mesi*
(pari a 2205
settimane)
|
41 anni e 5 mesi*
(pari a 2153
settimane)
|
dal
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
|
42 anni e 6 mesi*
(pari a 2210
settimane)
|
41 anni e 6 mesi*
(pari a 2158
settimane)
|
Dal
1° gennaio 2016
|
42 anni e 6 mesi**
(pari a 2210
settimane)
|
41 anni e 6 mesi**
(pari a 2158
settimane)
|
* Requisito adeguato alla speranza
di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla
speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del perfezionamento del
requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata
o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art.
1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione
non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella
accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di
età è moltiplicata per 1,5.
Nei confronti dei lavoratori con
riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio
1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso
alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni.
b) al compimento di 63 anni, a
condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione
“effettiva” e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti
essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Detto importo soglia è annualmente
rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL
operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo
soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Ai fini del computo dei 20 anni di
contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata
(obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata
figurativamente a qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre
2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine
dell’adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre2011,
inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3 Pensione anticipata opzione donne
Donne in pensione a 57 anni e tre mesi? Si può fare, ma solo fino al 2015.
Le lavoratrici, classe 1956, potranno anticipare l’uscita dal lavoro
in presenza di almeno 35 anni, di contributi.
Dal primo gennaio 2013 ha preso il via l’ultimo triennio di operatività dalla
riforma Maroni, che consente alle donne di andare in pensione all’età di 57
anni e tre mesi se dipendenti o a 58 anni e tre mesi se autonome, a condizione
che scelgano il sistema contributivo.
Tale opportunità è sopravvissuta quindi alla riforma
Fornero, per cui ancora oggi e fino al 31 dicembre 2015 le lavoratrici possono
optare per la liquidazione della (vecchia) pensione di anzianità, in base ai
predetti requisiti aumentati della speranza di vita di tre mesi e a condizione
di avere la pensione calcolata con il sistema contributivo. L’opzione è
possibile a patto che la decorrenza della pensione si collochi entro il 31
dicembre 2015, tenendo cioè conto delle finestre che in questo caso continuano
ad applicarsi.