PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE CON LA ROMANIA -- ASSISTENZA GRATUITA PER I PENSIONATI INPS (ITALIANI / RUMENI) RESIDENTI IN ROMANIA
10/23/2014
9/09/2014
AIRE_Residenti all' Estero_Pensione Sociale_Invalidita' Civile_Integrazione al minimo
I regolamenti comunitari prevedono che alcune prestazioni siano inesportabili
negli Stati membri dell’Unione europea e che, quindi, debbano essere erogate
esclusivamente nello Stato membro in cui l’interessato risiede e in base ai
criteri previsti dalla legislazione di tale Stato.
Per l’Italia, sono inesportabili le seguenti prestazioni:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B9398%3B9419%3B9424%3B9432%3B&lastMenu=9432
Per l’Italia, sono inesportabili le seguenti prestazioni:
- pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969);
- pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);
- pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
- pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
- integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);
- integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);
- assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);
- maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B9398%3B9419%3B9424%3B9432%3B&lastMenu=9432
7/01/2014
Assistenza Sanitaria per i cittadini italiani, pensionati, residenti in Romania
Prima di partire
Se hai una pensione italiana di carattere contributivo e hai trasferito la residenza nel Paese selezionato, chiedi il modello S1 (Nota 7 febbraio 2012 - PD S1 S2 e SEDs) - alla tua Azienda Sanitaria Locale (ASL) o al Ministero della Salute, Direzione generale della Programmazione Sanitaria, ex Ufficio VI DGRUERI presso il Ministero degli Affari Esteri - Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma, qualora la residenza all'estero sia stata trasferita prima del 1980. Tale modelloti permetterà di godere di un’assistenza sanitaria alla pari dei cittadini del paese ove risiedi.
Potrai richiedere il modello S1 anche per ciascun familiare a tuo carico.
I requisiti necessari perché tu possa ottenere il modello S1 dall’Italia sono:
- devi essere residente in uno dei Paesi dell’Unione Europea (UE) Spazio Economico Europeo (SEE) e Svizzera
- devi essere titolare di una pensione contributiva erogata da Ente previdenziale italiano e non aver diritto all’assistenza sanitaria a carico del Paese dove risiedi.
Per ottenere il modelloS1 devi far pervenire la domanda di rilascio del modello alla tua ASL, presentando un’autocertificazione (ai sensi della vigente normativa) di titolarità di sola pensione italiana contributiva, indicando il numero categoria e sede INPS competente.
Spetterà poi alla ASL verificare quanto dichiarato, acquisendo idonea certificazione dall’Istituto previdenziale per accertare il carattere contributivo della pensione.
La ASL di ultima residenza o il Ministero della Salute, accertato il diritto, compilano il modello S1e te lo trasmettono.
Durante il soggiorno
Dovrai, insieme ai tuoi familiari, a presentare il modello S1alla Cassa malattia del Paese di residenza, la quale provvederà a prenderti in carico
Dal 1° maggio 2010, con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) ti dovrà essere rilasciata dall’Italia. Dovrai pertanto rivolgerti alla Istituzione italiana (al momento, emetterà un certificato sostitutivo provvisorio avente la stessa valenza della TEAM) che ha rilasciato il modello S1 o E 121 (Nota 31 marzo 2010 Team E121 E109); (Nota 18 maggio 2010 CPS E121 E109) per i pensionati ancora in possesso di tale attestato di diritto.
2/15/2014
CUD 2014 + RED/EST - Dichiarazione reddituale relativa all' anno 2013
I pensionati INPS residenti in Romania possono contattarci per le informazioni necessarie alla stampa del CUD 2014 e alla trasmissione telematica gratuita della dichiarazione reddituale RED/EST 2014, relativa all'anno 2013.
Questo anno, cca. 700 pensionati dell' INPS, che hanno dichiarato la residenza permanente in Romania, dovranno trasmettere la dichiarazione reddituale entro il 30/06/2014.
Pensionarii INPS residenti in Romania ne pot contacta in vederea obtinerii modelului CUD 2014 si in vederea transmiterii gratuite on-line a declaratiei de venituri RED/EST 2014, aferenta anului 2013.
In acest an, aprox. 700 de pensionari INPS, care au declarat rezidenta permanenta in Romania, vor trebui sa transmita declaratia de venituri pana la data de 30/06/2014.
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2/04/2014
Messaggio di cordoglio per la scomparsa dell' On. Mircea GROSARU
Quando una persona cara come il nostro Vice Presidente Mircea ci lascia, non servono tante parole, ma solo possiamo dire che siamo orgogliosi di averlo conosciuto.
Siamo vicini alla Sua famiglia nell' immenso dolore e con sincera commozione esprimiamo il nostro più vivo cordoglio.
Siamo vicini alla Sua famiglia nell' immenso dolore e con sincera commozione esprimiamo il nostro più vivo cordoglio.
1/24/2014
Campagna di Certificazione di Esistenza in Vita INPS-CITI, 2014
Annuncio importante per tutti i pensionati INPS residenti in Romania:
La nuova campagna di Certificazione di Esistenza in Vita è stata iniziata dal 24 gennaio 2014.
Pensionati che non riceveranno la busta con il modulo gialo dalla CITI Bank fino alla fine del mese di febbraio, dovranno contattare la Citi al numero 00390269430693 oppure ci dovranno contattare al numero (004) 0213.105.011 per maggiori informazioni.
Anunt important pentru toti pensionarii INPS domiciliati in Romania:
noua campanie de certificare a existentei in viață a început din 24 ianuarie 2014.
Pensionarii care nu vor primi plicul cu formularul galben de la CITI Bank pana la sfârșitul lunii februarie vor trebui sa contacteze banca la numărul 00390269430693.
Certificatele vor fi semnate in fata unei Autorități locale recunoscute de Citi-Bank (Ambasada Italiei la Bucuresti sau Notar Public) direct pe formularul galben personalizat.
Certificatul de viață este emis in limba italiana si engleza si nu trebuie tradus.
Birourile notariale care nu pot certifica direct pe formularul galben, vor emite emite o Declarație de viață legalizata pe care pensionarul o va atașa la Formularul galben semnat in chenarul "firma del pensionato".
Pensionarii care au trasmis declaratia de viata in Anglia la sfarsitul anului 2013 nu vor primi momentan un alt formular, acesta fiind valabil 12 luni.
Pentru detalii suplimentare, va rugam sa ne contactați la tel. (004) 0213.105.011.
http://www.citibank.com/transactionservices/home/sa/a3/inps/
La nuova campagna di Certificazione di Esistenza in Vita è stata iniziata dal 24 gennaio 2014.
Pensionati che non riceveranno la busta con il modulo gialo dalla CITI Bank fino alla fine del mese di febbraio, dovranno contattare la Citi al numero 00390269430693 oppure ci dovranno contattare al numero (004) 0213.105.011 per maggiori informazioni.
Anunt important pentru toti pensionarii INPS domiciliati in Romania:
noua campanie de certificare a existentei in viață a început din 24 ianuarie 2014.
Pensionarii care nu vor primi plicul cu formularul galben de la CITI Bank pana la sfârșitul lunii februarie vor trebui sa contacteze banca la numărul 00390269430693.
Certificatele vor fi semnate in fata unei Autorități locale recunoscute de Citi-Bank (Ambasada Italiei la Bucuresti sau Notar Public) direct pe formularul galben personalizat.
Certificatul de viață este emis in limba italiana si engleza si nu trebuie tradus.
Birourile notariale care nu pot certifica direct pe formularul galben, vor emite emite o Declarație de viață legalizata pe care pensionarul o va atașa la Formularul galben semnat in chenarul "firma del pensionato".
Pensionarii care au trasmis declaratia de viata in Anglia la sfarsitul anului 2013 nu vor primi momentan un alt formular, acesta fiind valabil 12 luni.
Pentru detalii suplimentare, va rugam sa ne contactați la tel. (004) 0213.105.011.
http://www.citibank.com/transactionservices/home/sa/a3/inps/
1/23/2014
Pensione di vecchiaia anticipata per lavoratori marittimi
Pensione di vecchiaia anticipata per servizio di macchina o di stazione telegrafica
La L.413/84, art.31, aveva stabilito che i lavoratori marittimi, in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 10 prestati per effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica, possono accedere alla pensione di vecchiaia con un'età anticipata rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria, cioè con 55 anni fino al 2013.
Tale requisito anagrafico viene ora progressivamente elevato, come indicato nella tabella che segue
|
Data
di maturazione dei requisiti
|
Requisiti
|
|
Dal
1.1.2014 al 31.12.2015
|
56 anni di età
*
20 di ctb, di
cui almeno 10 di servizio di macchina o di stazione telegrafica
|
|
Dal
1.1.2016 al 31.12.2017
|
57 anni di età
*
20 di ctb, di
cui almeno 10 di servizio di macchina o di stazione telegrafica
|
|
Dal
1.1.2018
|
58 anni di età
*
20 di ctb, di
cui almeno 10 di servizio di macchina o di stazione telegrafica
|
*con
adeguamento alla speranza di vita
DPR 157/2013: DECRETO DI ARMONIZZAZIONE DELLE PENSIONI
1/16/2014
Chiusura del Consolato Generale d'Italia a Timisoara
Il Consolato Generale d'Italia a Timisoara, dal 8 gennaio 2014, ha ceduto le sue competenze all’Ambasciata d’Italia a Bucarest.
I pensionati che si rivolgevano all'Ufficio Consolare per le pratiche di Certificazione di Esistenza in Vita, Dichiarazioni reddituali INPS, Iscrizione all'AIRE - residenza permanente, Assistenza Sanitaria, pagamenti della pensione, etc. potranno rivolgersi al nostro ufficio di Patronato, per le informazioni in merito.
Consulatul General al Italiei la Timisoara, din data de 08 ianuarie, a cedat toate competentele catre Ambasada Italiei la Bucuresti.
Pensionarii care se adresau biroului consular pentru certificarea existentei in viata, declaratia de venituri RED/EST INPS, declararea rezidentei permanente in Romania a cetatenilor italieni -AIRE, asigurarea de sanatate, plata pensiei, etc. se vor putea adresa biroului nostru pentru informatii in cauza.
http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/
http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/
7/19/2013
3/28/2013
CUD 2013 PER I PENSIONATI INPS, INPDAP RESIDENTI IN ROMANIA ; DICHIARAZIONE DEI REDDITI INPS - RED/EST 2013
DAL 2013 L’INPS NON INVIA PIU’ ACASA IL CUD
INDISPENSABILE PER LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
RED/EST 2013
RED/EST 2013
TUTTI I PENSIONATI INPS RESIDENTI IN ROMANIA POSSONO RIVOLGERSI GRATUITAMENTE ALLA NOSTRA SEDE
Patronato
INAS-CISL di BUCAREST
Bld. Alexandru Ioan CUZA, Nr.
10, Ap.7 – Sector 1
Tel. 021.310.50.11 Fax. 021.312.66.68
e-mail: inas.romania@yahoo.it ; romania@inas.it
http://www.inps.it//portale/default.aspx?sID=%3B0%3B&iMenu=1&NEWSiD=1119
3/12/2013
DICHIARAZIONE DI ESISTENZA IN VITA da inviare alla Citibank entro il 03 giugno 2013
Cari pensionati INPS,
Vi informiamo che l'INPS ha comunicato che e' stata concordata con la Citibank la proroga del termine per il completamento dell'accertamento dell'esistenza in vita (inizialmente previsto per il 2 aprile 2013), concedendo ai pensionati la possibilita' di far pervenire le relative attestazioni entro 3 giugno 2013.
Inoltre, per i casi in cui al 3 giugno non risultera' completato il processo di accertamento dell'esistenza in vita, l'INPS ha concordato la localizzazione del pagamento delle rate di luglio e agosto 2013 agli sportelli Western Union per la riscossione personale da parte dei pensionati (con esclusione di delegati e tutori), gia' sperimentata negli scorsi anni.
Come avvenuto in precedenza, la riscossione personale da parte del pensionato allo sportello Western Union costituira' prova dell'esistenza in vita.
Per maggiori informazioni potete contattare il nostro ufficio di Bucarest, al n. di telefono +4 0213105011
Vi informiamo che l'INPS ha comunicato che e' stata concordata con la Citibank la proroga del termine per il completamento dell'accertamento dell'esistenza in vita (inizialmente previsto per il 2 aprile 2013), concedendo ai pensionati la possibilita' di far pervenire le relative attestazioni entro 3 giugno 2013.
Inoltre, per i casi in cui al 3 giugno non risultera' completato il processo di accertamento dell'esistenza in vita, l'INPS ha concordato la localizzazione del pagamento delle rate di luglio e agosto 2013 agli sportelli Western Union per la riscossione personale da parte dei pensionati (con esclusione di delegati e tutori), gia' sperimentata negli scorsi anni.
Come avvenuto in precedenza, la riscossione personale da parte del pensionato allo sportello Western Union costituira' prova dell'esistenza in vita.
Per maggiori informazioni potete contattare il nostro ufficio di Bucarest, al n. di telefono +4 0213105011
1/17/2013
DECLARATIA DE VENITURI INPS PENTRU ANUL 2010 - RED/SOLIT-10
"La informiamo che non ci risulta ancora pervenuto il suo modello Red relativo ai redditi dell'anno 2010..."
Asa incepe scrisoarea transmisa de INPS in luna dec/2012 catre pensionarii care nu au transmis declaratia de venituri (Dichiarazione dei redditi) pe anul 2010, prin care sunt invitati la declararea veniturilor familiare, chiar si in cazul in care acestia nu au alte venituri.
Pensionarii care pana la data de 28/02/2013 nu transmit declaratiile autentificate vor pierde ajutoarele aditionale pensiei (prestazioni legate al reddito).
Va invitam sa ne contactati pentru transmiterea gratuita a declaratiilor RED/EST.
Asa incepe scrisoarea transmisa de INPS in luna dec/2012 catre pensionarii care nu au transmis declaratia de venituri (Dichiarazione dei redditi) pe anul 2010, prin care sunt invitati la declararea veniturilor familiare, chiar si in cazul in care acestia nu au alte venituri.
Pensionarii care pana la data de 28/02/2013 nu transmit declaratiile autentificate vor pierde ajutoarele aditionale pensiei (prestazioni legate al reddito).
Va invitam sa ne contactati pentru transmiterea gratuita a declaratiilor RED/EST.
12/21/2012
DECLARATIA DE VIATA INPS-CITI PENTRU ANUL 2013
Pensionarii INPS
rezidenti in Romaia
primesc incepand
cu luna decembrie 2012 de la CITI, banca abilitata pentru platiile pensiilor
INPS in afara Italiei, noile certificate de viata pentru anul 2013 (modelul
galben si modelul verde), Modullo di certificazione di Esistenza in
Vita.
Certificatul
trebuie retransmis catre CITI la adresa PO Box 4873, Worthing, BN99
3BG, United Kingdom, pana la data de 2 aprilie 2013
completat de catre Autoritatea in fata careia se prezinta beneficiarul pensiei (Ambasada Italiei prin
Birourile Consulare sau Notar Pubic pentru formularul galben si medicul
internist pentru formularul verde).
In cazul netransmiterii la timp a certificatului de viata pensiile vor
fi suspendate iar pentru reactivarea acestora va trebui transmisa cerere catre
INPS.
Pensionarii care nu primesc certificatul de viata pana la data de
15/02/2013 sunt rugati sa ne contacteze in vederea verificarii adresei postale
la INPS-CITI.
Atentie, in cazul in care banca nu primeste certificatul pana la
sfarsitul lunii februarie, in luna martie 2013 se vor emite alte cetificate. Informatii suplimentare se furnizeaza la tel. 021.310.50.11 sau e-mail: inas.romania@yahoo.it
11/06/2012
COMPLETAREA FORMULARELOR PENTRU OBTINEREA PENSIEI DE LA INPS ITALIA
Pentru obtinerea pensiei de batranete, de urmas sau de invaliditate in cazul in care ati lucrat in Italia sau in alta tara europeana si in prezent domiciliati in Romania, va trebui sa depuneti la Casa Judeteana de Pensii de care apartineti formularele europene necesare instrumentarii cererii d-voastra de pensie (RO202; RO203; RO204 insotite de E207 si copia documentelor de identitate).
Va putem intocmi gratuit dosarul complet si va furnizam informatiile necesare pentru obtinerea prestatiilor.
Va putem intocmi gratuit dosarul complet si va furnizam informatiile necesare pentru obtinerea prestatiilor.
Toate serviciile noastre sunt gratuite. tel. +4 021.310.50.11 e-mail: inas.romania@yahoo.it
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http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/protectie-sociala/securitate-sociala-pentru-lucratorii-migranti/914-formulare-r1408
7/04/2012
PLATA PENSIILOR INPS ITALIA PENTRU LUNA IULIE 2012
Stimati pensionari INPS,
In cazul in care nu ati transmis pana la data de 02/06/2012 Certificatul de viata (Modelul galben) catre CITI BANK Londra, este posibil ca plata pensiei d-voastra pentru luna IULIE 2012 sa fie efectuata prin Wester Union.
In acest caz, va trebui sa primiti prin posta instiintarea ce contine numarul MTCN si suma exacta, dupa care sa mergeti personal la oficiile Western Union din orasul d-voastra pentru incasarea pensiei transmise de catre INPS prin Citi Bank. In caz contrar, va trebui contactata Banca Citi pentru codul MTCN.
Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la tel. 0213105011
Va reamintim ca suntem Patronato INAS-CISL Italia si ca toate serviciile noastre sunt gratuite.
In cazul in care nu ati transmis pana la data de 02/06/2012 Certificatul de viata (Modelul galben) catre CITI BANK Londra, este posibil ca plata pensiei d-voastra pentru luna IULIE 2012 sa fie efectuata prin Wester Union.
In acest caz, va trebui sa primiti prin posta instiintarea ce contine numarul MTCN si suma exacta, dupa care sa mergeti personal la oficiile Western Union din orasul d-voastra pentru incasarea pensiei transmise de catre INPS prin Citi Bank. In caz contrar, va trebui contactata Banca Citi pentru codul MTCN.
Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la tel. 0213105011
Va reamintim ca suntem Patronato INAS-CISL Italia si ca toate serviciile noastre sunt gratuite.
5/30/2012
CAMPAGNA RED/EST 2012
DATI REDDITUALI PER I RESIDENTI ALL`ESTERO
Si è aperta ufficialmente il 15 maggio 2012 la campagna Red Est 2011, per la dichiarazione dei redditi dei pensionati INPS residenti all’estero.
Per inoltrare all’Inps la dichiarazione reddituale c’è tempo fino al 30 giugno 2012.
Si è aperta ufficialmente il 15 maggio 2012 la campagna Red Est 2011, per la dichiarazione dei redditi dei pensionati INPS residenti all’estero.
Per inoltrare all’Inps la dichiarazione reddituale c’è tempo fino al 30 giugno 2012.
Vi ricordiamo che, per la compilazione dei
moduli e la trasmissione telematica dei dati, è possibile rivolgersi al
nostro patronato INAS-CISL, presso la nostra sede di Bucarest.
===========
Stimati pensionari INPS, va informam ca in aceasta perioada INPS transmite formularele pentru Declaratiile de venituri aferente anului 2011.
Pentru transmiterea telematica a declaratiilor RED/EST va stam la dispozitie prin sediul nostru din Bucuresti. Tel. 0213105011
Toate serviicile noastre sunt gratuite, inclusiv transmiterea RED/EST.
5/04/2012
PENSIONE ANTICIPATA
Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1 Soggetti in
possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
A decorrere dal 1° gennaio 2012 i
soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono
conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti
anzianità contributive:
Decorrenza
|
Uomini
|
Donne
|
dal
1° gennaio 2012 al
31
dicembre 2012
|
42 anni e 1 mese
(pari a 2188
settimane)
|
41 anni e 1 mese
(pari a 2136
settimane)
|
dal
1° gennaio 2013 al
31
dicembre 2013
|
42 anni e 5 mesi*
(pari a 2205
settimane
|
41 anni e 5 mesi*
(pari a 2153
settimane)
|
dal
1° gennaio 2014 al
31
dicembre 2015
|
42 anni e 6 mesi*
(pari a 2210
settimane)
|
41 anni e 6 mesi*
(pari a 2158
settimane)
|
Dal
1° gennaio 2016
|
42 anni e 6 mesi**
(pari a 2210
settimane)
|
41 anni e 6 mesi**
(pari a 2158
settimane)
|
* Requisito adeguato alla speranza
di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla
speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del raggiungimento di tale
requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o
accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del
requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di
anzianità disciplinata dalla previgente normativa.
Per i soggetti che accedono alla
pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di
trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31
dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di
anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale
percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di
anticipo rispetto a due anni.
In altri termini, la riduzione è
pari all’1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni
(es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni subirà
una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti
al compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato
all’età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).
Nel caso in cui l'età di accesso
al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al
numero di mesi.
La predetta riduzione si applica
sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema
retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva:
- pari a 18 anni al 31 dicembre
1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità
contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre
1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica
sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31
dicembre 1995.
Al riguardo, si fa presente che il
comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito
dalla legge n. 14 del2012 ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24,
comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201
del2011, inmateria di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non
trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto
requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la
predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da
prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione
obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per
infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Pertanto, ai fini della
determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei
soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola
deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma
2-quater del predetto articolo 6.
2 Soggetti con
riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio
1996
A decorrere dal 1° gennaio 2012 i
soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal
1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al
ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a)
Decorrenza
|
Uomini
|
Donne
|
dal
1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
|
42 anni e 1 mese
(pari a 2188
settimane)
|
41 anni e 1 mese
(pari a 2136
settimane)
|
dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
|
42 anni e 5 mesi*
(pari a 2205
settimane)
|
41 anni e 5 mesi*
(pari a 2153
settimane)
|
dal
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
|
42 anni e 6 mesi*
(pari a 2210
settimane)
|
41 anni e 6 mesi*
(pari a 2158
settimane)
|
Dal
1° gennaio 2016
|
42 anni e 6 mesi**
(pari a 2210
settimane)
|
41 anni e 6 mesi**
(pari a 2158
settimane)
|
* Requisito adeguato alla speranza
di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla
speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del perfezionamento del
requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata
o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art.
1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione
non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella
accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di
età è moltiplicata per 1,5.
Nei confronti dei lavoratori con
riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio
1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso
alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni.
b) al compimento di 63 anni, a
condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione
“effettiva” e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti
essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Detto importo soglia è annualmente
rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL
operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo
soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Ai fini del computo dei 20 anni di
contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata
(obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata
figurativamente a qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre
2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine
dell’adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre2011,
inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3 Pensione anticipata opzione donne
Donne in pensione a 57 anni e tre mesi? Si può fare, ma solo fino al 2015.
Le lavoratrici, classe 1956, potranno anticipare l’uscita dal lavoro
in presenza di almeno 35 anni, di contributi.
Dal primo gennaio 2013 ha preso il via l’ultimo triennio di operatività dalla
riforma Maroni, che consente alle donne di andare in pensione all’età di 57
anni e tre mesi se dipendenti o a 58 anni e tre mesi se autonome, a condizione
che scelgano il sistema contributivo.
Tale opportunità è sopravvissuta quindi alla riforma
Fornero, per cui ancora oggi e fino al 31 dicembre 2015 le lavoratrici possono
optare per la liquidazione della (vecchia) pensione di anzianità, in base ai
predetti requisiti aumentati della speranza di vita di tre mesi e a condizione
di avere la pensione calcolata con il sistema contributivo. L’opzione è
possibile a patto che la decorrenza della pensione si collochi entro il 31
dicembre 2015, tenendo cioè conto delle finestre che in questo caso continuano
ad applicarsi.
PENSIONE DI VECCHIAIA - INPS
Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Soggetti in
possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso
di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto
alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti.
1 Requisito
anagrafico
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il
possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
a)
per le lavoratrici iscritte all'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive
della medesima:
dal
1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
|
62
anni
|
dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
|
62
anni e 3 mesi*
|
dal
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
|
63
anni e 9 mesi*
|
dal
1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
|
65
anni e 3 mesi**
|
dal
1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
|
66
anni e 3 mesi**
|
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto
del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi
dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
dal
1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012
|
63
anni e 6 mesi
|
dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
|
63
anni e 9 mesi*
|
dal
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
|
64
anni e 9 mesi*
|
dal
1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
|
65
anni e 9 mesi**
|
dal
1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
|
66
anni e 3 mesi**
|
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto
del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi
dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
c)
per i lavoratori iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive
ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme
esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:
dal
1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
|
66
anni
|
dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015
|
66
anni e 3 mesi*
|
dal
1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020
|
66
anni e 3 mesi**
|
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto
del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi
dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
d)
per i lavoratori iscritti alle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
dal
1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
|
66
anni
|
dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015
|
66
anni e 3 mesi*
|
dal
1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020
|
66
anni e 3 mesi**
|
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto
del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi
dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di
disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti
soggetti:
- non vedenti (art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 503 del
1992; circ. n. 65 del 1995);
- invalidi in misura non inferiore all’80% (art. 1, comma
8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995).
2 Requisito
contributivo
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue
esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile
la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore
dell’assicurato.
Il pensionato, titolare di un pro-rata integrato al trattamento minimo (prestazione provvisoria) che diventa titolare di una pensione a carico di un'Istituzione estera, ha diritto ad una quota di integrazione al trattamento minimo solo se la somma delle due pensioni non raggiunge tale importo.
NB: al compimento dell'età pensionabile il titolare di una pensione in regime di convenzione internazionale che alla decorrenza originaria poteva far valere un numero di contributi italiani tali da perfezionare il diritto a pensione di vecchiaia autonoma, manterrà l'integrazione al trattamento minimo anche in caso di concessione di pro-rata estero, sempre che i suoi redditi lo consentano ( Delibera n. 126 del 1° luglio 1988).
INESPORTABILITÀ
(principio valido anche per le pensioni in regime autonomo italiano)
I pensionati, residenti in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, in uno stato aderente all'Accordo SEE o in Svizzera, non possono beneficiare dell'integrazione al trattamento minimo in base all' applicazione del principio di inesportabilità delle prestazioni non contributive (regolamento CEE n. 1247/92 e regolamento CE n. 883/2004).
Per quanto concerne l’integrazione al trattamento minimo prevista dalla legislazione italiana, si precisa che essa figura, secondo l’articolo 70 del regolamento CE n. 883/2004, nell’allegato X di detto regolamento, tra le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. Poiché il regolamento n. 883/2004 conferma quanto già previsto dalla precedente regolamentazione (regolamento CEE n.1247/92), tali prestazioni sono erogate dallo Stato di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione di tale Stato e sono a carico dello stesso.
Ne consegue che l’integrazione al trattamento minimo – spettante a carico dell’assicurazione italiana in base all’articolo 8 della legge n. 153/69 e successive modifiche, tenendo conto dell’importo della o delle pensioni estere - deve essere concessa, sussistendone i requisiti, esclusivamente al pensionato che sia residente in Italia.
Inoltre in base al regolamento CE n.647/2005 (circ. 10 del 30/01/2006) a decorrere dal 1 giugno 2005 non è più possibile attribuire il diritto alle maggiorazioni sociali previste dalla l. 544 del 29/12/1988 e successive modifiche, ai soggetti residenti sul territorio di uno degli Stati dell'UE diversi dall'Italia.
Si evidenzia che con l’applicazione dei nuovi regolamenti comunitari alla Svizzera e ai Paesi SEE, la maggiorazione sociale è divenuta inesportabile anche in tali Stati a decorrere dal 1° aprile 2012 per la Svizzera e dal 1° giugno 2012 per i Paesi SEE (circ. n. 111 del 14.09.2012)
In sintesi in Italia le prestazioni a carattere non contributivo a carico dello Stato di residenza sulla base del regolamento CE n. 883/2004 (allegato X) sono le seguenti:
a) pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);
b) pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);
c) pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
d) pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
e) integrazione delle pensioni al trattamento minimo (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);
f) integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);
g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);
h) maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre1988 e successive modifiche).
PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE Integrazione al trattamento minimo
Il pensionato, titolare di un pro-rata integrato al trattamento minimo (prestazione provvisoria) che diventa titolare di una pensione a carico di un'Istituzione estera, ha diritto ad una quota di integrazione al trattamento minimo solo se la somma delle due pensioni non raggiunge tale importo.
NB: al compimento dell'età pensionabile il titolare di una pensione in regime di convenzione internazionale che alla decorrenza originaria poteva far valere un numero di contributi italiani tali da perfezionare il diritto a pensione di vecchiaia autonoma, manterrà l'integrazione al trattamento minimo anche in caso di concessione di pro-rata estero, sempre che i suoi redditi lo consentano ( Delibera n. 126 del 1° luglio 1988).
INESPORTABILITÀ
(principio valido anche per le pensioni in regime autonomo italiano)
I pensionati, residenti in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, in uno stato aderente all'Accordo SEE o in Svizzera, non possono beneficiare dell'integrazione al trattamento minimo in base all' applicazione del principio di inesportabilità delle prestazioni non contributive (regolamento CEE n. 1247/92 e regolamento CE n. 883/2004).
Per quanto concerne l’integrazione al trattamento minimo prevista dalla legislazione italiana, si precisa che essa figura, secondo l’articolo 70 del regolamento CE n. 883/2004, nell’allegato X di detto regolamento, tra le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. Poiché il regolamento n. 883/2004 conferma quanto già previsto dalla precedente regolamentazione (regolamento CEE n.1247/92), tali prestazioni sono erogate dallo Stato di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione di tale Stato e sono a carico dello stesso.
Ne consegue che l’integrazione al trattamento minimo – spettante a carico dell’assicurazione italiana in base all’articolo 8 della legge n. 153/69 e successive modifiche, tenendo conto dell’importo della o delle pensioni estere - deve essere concessa, sussistendone i requisiti, esclusivamente al pensionato che sia residente in Italia.
Inoltre in base al regolamento CE n.647/2005 (circ. 10 del 30/01/2006) a decorrere dal 1 giugno 2005 non è più possibile attribuire il diritto alle maggiorazioni sociali previste dalla l. 544 del 29/12/1988 e successive modifiche, ai soggetti residenti sul territorio di uno degli Stati dell'UE diversi dall'Italia.
Si evidenzia che con l’applicazione dei nuovi regolamenti comunitari alla Svizzera e ai Paesi SEE, la maggiorazione sociale è divenuta inesportabile anche in tali Stati a decorrere dal 1° aprile 2012 per la Svizzera e dal 1° giugno 2012 per i Paesi SEE (circ. n. 111 del 14.09.2012)
In sintesi in Italia le prestazioni a carattere non contributivo a carico dello Stato di residenza sulla base del regolamento CE n. 883/2004 (allegato X) sono le seguenti:
a) pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);
b) pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);
c) pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
d) pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
e) integrazione delle pensioni al trattamento minimo (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);
f) integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);
g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);
h) maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre1988 e successive modifiche).
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