A partire dal 1° gennaio
2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno
calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su
tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa.
Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media
delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata
esclusivamente con il calcolo retributivo avranno una pensione in pro rata
calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.
La pensione di vecchiaia, per le donne
iscritte all'AGO e forme sostitutive, a partire dal 1° gennaio 2012 si
conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età.
Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.
Sempre da gennaio 2012 per
le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l’età
pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il 2018 a 66
anni di età.
Le donne del settore
pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la
pensione di vecchiaia a 66 anni.
Gli uomini del settore
privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la
pensione a 66 anni.
Tutti, uomini e donne,
devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Dal 1° gennaio 2012 la
pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione
anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41
e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.
I requisiti, oltre ad
essere soggetti all’adeguamento alla speranza di vita (per l’anno 2013 pari a 3
mesi), sono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a
decorrere dal 2014.
Il meccanismo delle quote
è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra
mobile).
Per coloro che
perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio
2012 la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata decorreranno dal 1°
giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
È richiesta la cessazione
di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di
decorrenza della pensione. Non e', invece, richiesta la cessazione
dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
Sono stati introdotti dei
disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni.
Infatti, sulla quota del
trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate
antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni
anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di
età).
La riduzione non si applica a chi matura il previsto requisito di anzianità
contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva derivi
esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di
astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e
di cassa integrazione guadagni.
Oltre all’innalzamento
dell’età viene affiancata anche una certa flessibilità nell’uscita dal
lavoro. Da 62 anni a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con
applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale
accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni, fermo restando
il rispetto dei limiti ordinamentali nel pubblico impiego.
In via eccezionale, per i
lavoratori del settore privato, iscritti all’AGO e alla forme sostitutive, è
stato previsto quanto segue:
i lavoratori che entro il
31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di
contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione anticipata al
compimento dei 64 anni di età;
le lavoratrici che
entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data
conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni potranno andare in
pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.
La “riforma delle
pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di
anzianità, non si applica:
ai lavoratori che
maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre secondo la
normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;
alle lavoratrici
dipendente ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o
superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le
lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le
quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la
possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico
di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo
secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la
decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.
E’ previsto il blocco
dell’adeguamento all’inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti
pensionistici che superano 1.402 euro nel 2011.